PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo donna, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione dei princìpi di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione, dei Trattati istitutivi e della normativa dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in materia.
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, con oneri a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

Art. 2.
(Compiti).

      1. La Commissione ha i seguenti compiti:

          a) acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere;

 

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          b) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, ai fini dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sociale, economico e culturale;

          c) promuove studi e ricerche al fine di monitorare periodicamente la partecipazione femminile alla vita politico-istituzionale del Paese nonché nel mondo del lavoro e in ogni altro ambito pubblico e privato;

          d) svolge attività di indagine e di monitoraggio sulla presenza femminile nella vita politico-istituzionale e nel mondo del lavoro pubblico e privato del Paese;

          e) promuove l'equilibrio tra l'attività professionale e la famiglia per donne e uomini attraverso la realizzazione di politiche di conciliazione tra il lavoro e la vita privata e l'utilizzo di strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

          f) promuove iniziative di sensibilizzazione e di integrazione sulla condizione femminile in ambito mondiale;

          g) cura i rapporti con analoghi organismi di rilievo parlamentare europei e internazionali.

      2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità riferisce alla Commissione, ogni sei mesi, sulle iniziative, anche di carattere normativo, assunte o che intende assumere e sulle altre attività comunque dirette a dare attuazione al principio di parità.
      3. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per valutare i risultati raggiunti nell'applicazione dei programmi di azione adottati nelle Conferenze mondiali

 

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sulle donne e della normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.